IX Convegno internazionale
ARISTEC
Scienza giuridica,
interpretazione e sviluppo del diritto europeo
0911 giugno 2011, Università Roma Tre[1]
1. Presso la Sala del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza
dellUniversità degli Studi Roma Tre, nei giorni 0911 giugno 2011, si è tenuto
il IX convegno internazionale ARISTEC dal titolo Scienza giuridica,
interpretazione e sviluppo del diritto europeo.
Con
la scelta del tema, il Comitato direttivo ha inteso indirizzare la riflessione
su problematiche di evidente attualità: in un universo composito e pluralista,
è alla scienza giuridica che spetta il compito di garantire larmonioso
raccordo tra i formanti dellordinamento e di ricondurre a unità linsieme
complesso dei modi di produzione del diritto.
Il dialogo costante tra studiosi di diverse discipline e Paesi, di cui
lAristec si è fatta promotrice da ormai quasi venti anni, costituisce sotto
questo profilo un importante contributo alla ri-fondazione di una scienza giuridica comune che non si nutra solo
delle suggestioni del passato, ma sappia, soprattutto, guardare al futuro.
I lavori si sono aperti con il saluto di Guido Fabiani, rettore dellUniversità degli Studi di Roma Tre, che
ha evidenziato limportanza e lattualità delle tematiche oggetto del convegno.
Il Rettore ha voluto ricordare in particolar modo il fondamentale apporto
fornito dalla professoressa Letizia Vacca e dal Centro di Eccellenza in Diritto
Europeo Giovanni Pugliese allo studio e alla riflessione sullo stato del
diritto attuale, in unottica scientificamente rigorosa e interdisciplinare.
La parola passa poi al preside della Facoltà di Giurisprudenza, il
professor Paolo Benvenuti, che
riprende le considerazioni già fatte dal Rettore per rimarcare lattualità del
tema dei rapporti tra scienza giuridica, interpretazione e sviluppo del diritto
europeo. «Ragionare sullinterpretazione» ricorda il Preside, «è ragionare sul
mondo che cambia», perché linterpretatio
altro non è se non un formidabile riduttore della complessità normativa.
Terzo e ultimo intervento nel quadro della presentazione dellincontro è
quello della professoressa Letizia Vacca,
già Preside della Facoltà di Giurisprudenza dellUniversità degli Studi Roma
Tre e professore ordinario di Diritto Romano. La professoressa Vacca ricorda
come quello tra teoria e pratica debba essere un percorso (e un rapporto)
circolare, poiché fine primario della scienza deve essere proprio quello di
volgersi alla prassi per individuarne le modalità di indirizzo. Se il giurista
europeo è tale solo in quanto possieda uno strumentario interpretativo
adeguato, questultimo non può che essere la risultante di una scienza
giuridica comune.
Segue lintroduzione generale del convegno curata dal professor Carlo
Augusto Cannata.
Lintervento del professor Carlo
Augusto Cannata muove prima di tutto da una raffinata riflessione
semantica: lessere linguaggio del diritto, nei fatti, importa in modo
inesorabile il doversi confrontare, al momento della sua applicazione, con le
anfibolie e le ambiguità di un testo.
Il professor Cannata ricorda le parole di Giuliano in D. 1,3,10: Neque leges neque senatus consulta ita
scribi possunt, ut omnes casus qui quandoque inciderint comprehendantur, sed
sufficit ea quae plerumque accidunt contineri.
Quello del giurista romano è sottolinea il relatore un monito tanto per
il legislatore che per linterprete, poiché mai si avrà, allinterno
dellordinamento, una legge in grado di anticipare in modo puntuale linfinità
dei casi cui dovrà essere applicata. Ne consegue che lo studio della casistica,
coessenziale alla riflessione giuridica, è molto più che non semplice
interpretazione.
Ciò è vero, ricorda il professor Cannata, tanto per gli ordinamenti
giuridici della common law che per i sistemi della civil law, poiché in
entrambi lindividuazione del principio applicabile alla situazione concreta
non potrà mai prescindere dallanalisi strutturale di questultima. è anche
questo, nondimeno, che rinverdisce il problema della latitudine dei poteri del
giudice nel momento in cui gestisce la casistica: un falso problema, tuttavia,
come sottolinea il relatore, poiché lopera dindirizzo valoriale dovrebbe
comunque essere esercitata dal Parlamento al giudice, invece, il compito di
trasformare la disposizione in norma.
Alla presentazione del professor Cannata, segue la prima sessione di
lavoro, dal titolo Scienza giuridica e interpretazione delle norme. A
presiedere è la professoressa Letizia Vacca,
in sostituzione del professor Marrone.
Nella relazione di apertura, il professor Michael Rainer propone
una diffusa e colta riflessione sullideologia codificatoria e sulla scientia iuris che anticipano la
promulgazione dellABGB.
Realizzato da giuristi del calibro di Martini e Von Zeiller, il codice
austriaco coniuga il rigore della tradizione romanistica allaspirazione ideale
giusnaturalista e illuminista. Nemico del dogma del legalismo napoleonico e
della completezza della codificazione, Von Zeiller mostra grande fiducia nella
capacità dei giudici eruditi di proporsi come «medium interpretativi». Il relatore,
nondimeno, diffida dal contrapporre in modo troppo netto lesperienza
codificatoria francese a quella austriaca poiché le difformità contestate
vivono più sul piano dei proclami politici che non della concreta realtà
operativa. Almeno nelle intenzioni dei loro artigiani, infatti, né la
codificazione francese, né quella austriaca mortificano il ruolo del giudice,
di cui viene piuttosto esaltata la vis
interpretativa e non il ruolo meccanico (come invece vorrà la propaganda
napoleonica).
A seguire, lintervento del professor Salvatore
Patti porta lattenzione dei
presenti su di una tematica di stringente attualità: il problema
dellinterpretazione delle clausole generali. Queste ultime osserva il
relatore non possono essere oggetto di una conoscenza predeterminata, poiché
il Legislatore si limita a offrire uno schizzo di regolamentazione che dovrà
poi essere attuata. Lassenza di un contenuto fisso spiega ancora il
professor Patti potrebbe giustificare perché le clausole generali abbiano
trovato tante difficoltà dattuazione e perché siano così scarsi i contributi
scientifici in merito; pone, soprattutto, il problema della prevedibilità
decisionale del giudice: cosa impedisce alloperatore del diritto di forzare le
maglie delle clausole generali per trasformare la propria interpretazione in
arbitrio? Non esiste, ovviamente, una risposta univoca, se non un forte
richiamo alla professionalità del giudice.
Prende poi la parola il professor Thomas
Rüfner, che sposta lattenzione sullannoso problema dellinterpretatio giudiziale e della
responsabilità (penale, civile e disciplinare) del magistrato. Portando
lesempio della duttile materia del danno allimmagine nellordinamento tedesco
(§ 253 BGB), il relatore evidenzia preoccupazioni e rischi di un sistema in
cui, di fatto, il giudice non si limiti a trovare (finden) il principio
giuridico nella norma, ma lo inventi (er-finden)
tout court.
Norme che regolino la responsabilità del magistrato per il perfezionamento contra legem del diritto, ovvero misure
che rendano impugnabili le decisioni dei giudici in caso di errori
particolarmente gravi, possono tuttavia rappresentare una valida difesa dellordinamento
dagli abusi del potere giudiziario.
Agli interventi segue una breve discussione.
2. La seconda giornata di lavori si apre con la sessione intitolata
Scienza giuridica e interpretazione giurisprudenziale, coordinata dal
professor Bruno Schmidlin.
La relazione della professoressa Letizia
Vacca mira innanzitutto a un chiarimento metodologico. Quando si parla di
diritto giudiziale/giurisprudenziale, nei fatti, a prevalere è ancora un
approccio puramente descrittivo, che non consente di penetrare in concreto i
meccanismi di produzione/trasformazione del ius.
Parlare di una funzione creativa della giurisprudenza non implica sostituire
una fonte del diritto a unaltra come, in modo molto schematico, si usava
contrapporre la tradizione della common law a quella della civil law quanto
osservare il metodo con il quale il diritto sinnova dal suo interno.
Riconoscere alla giurisprudenza una valenza creativa, tuttavia, pone da subito
un altro interrogativo: che tipo di diritto crea? La relatrice pone laccento
su quello che sembra essere il grande dilemma del diritto vivente: da un lato
lesigenza di soddisfare le aspettative di un corpo sociale in continua
trasformazione; dallaltro il bisogno di assicurare coerenza alle decisioni
assunte. Solo una solida preparazione tecnica e un comprovato rigore
scientifico possono garantire la prevedibilità delle sentenze, riducendo così
i costi sociali legati allalea di un giudizio arbitrario.
Segue lintervento del professor Wojciech
Dajczak, la cui attenzione si focalizza su un tema già caro allAristec:
quello dellinterpretazione della sentenza e dellinfluenza che sulla stessa
esercita lo stile di redazione delle Corti. Il relatore procede con unampia
disamina di casi che esemplificano le modalità operative della common law, del
giudice tedesco e del giudice francese. Benché per vocazione solo la prima
delle tradizioni giuridiche rinvenga nella sentenza un precedente applicabile a
casi successivi, il professor Dajczak pone in evidenza come il richiamo al
precedente, in modo più o meno esplicito, sia una costante di qualunque
tradizione giuridica, senza che questo, tuttavia, sclerotizzi il diritto. La regola del precedente non rappresenta dunque
una specificità della common law, ma vive come caratteristica propria della
tradizione occidentale del diritto. A influenzare il suo uso, nondimeno, il
diverso stile di redazione delle sentenze.
Dopo una breve pausa, i lavori riprendono con il professor Mario Serio, che propone una ricca
disamina dellordinamento giuridico della common law. Il relatore mira a porre
in evidenza tanto quelle che sono le specificità del sistema, tanto quegli
elementi comuni alla tradizione giuridica occidentale che fanno oggi parlare di
una convergenza operativa tra civil law e common law.
Il professor Serio ricorda uno dei grandi padri del diritto britannico,
Blackstone, e la sua lettura organica della common law come di un bacino di
valori equitativi e memoria. Quello del giudice è considerato un ruolo
maieutico, una funziona oracolare, finché le riforme giudiziarie, che
caratterizzano la common law sul finire dellOttocento, non segnano la fine
della teoria dichiarativa, per riconoscere al giudice un ruolo ben più attivo
che non quello di semplice verbalizzatore del sommerso. Il diritto, nei
fatti, non è qualcosa di cristallizzato e iperuranico, ma vive nel complesso
delle rationes di cui è espressione e
denominatore comune.
In conclusione della seconda sessione, prende la parola il professor Luigi Garofalo, il cui intervento
analizza invece luso del precedente nel contesto operativo della civil law. Il
relatore focalizza la propria attenzione sullordinamento giuridico italiano,
prendendo le mosse dal processo amministrativo: è, infatti, con le profonde
trasformazioni procedurali introdotte dalla L. 205/2000 che il sintagma
precedente fa la sua prima comparsa a livello normativo. Il fatto che luso
di tale termine non si accompagni a unaggettivazione che funga da marcatore
semantico (e individui dunque lo specifico referente), ha aperto la strada alla
possibilità di richiamare nelle sentenze amministrative anche precedenti
dottrinari, ponendo le basi per un proficuo e dinamico dialogo tra
giurisprudenza e dottrina. Le potenzialità di una simile convergenza operativa,
che il relatore evidenzia con acutezza, non hanno trovato tuttavia il modo di
esprimersi compiutamente nella prassi, ma hanno subito piuttosto gli ulteriori
e penalizzanti effetti dellennesimo intervento normativo. Con lapprovazione
del Codice del Processo amministrativo, il cui art. 883 richiama
larticolo 1183 delle disposizioni per lattuazione del codice di
procedura civile, viene nei fatti esclusa anche dalla sentenza amministrativa
ogni citazione di autori giuridici.
Il professor Garofalo osserva come il richiamo fatto dalle Corti al solo
precedente giudiziale porti allautoreferenzialità assoluta della
giurisprudenza, che non incontra perciò incentivi a interessarsi della
dottrina. La conseguenza immediata è lacuirsi di una patologica conflittualità
bipolare tra giudice e Legislatore, che non solo estromette la scientia iuris e azzera il momento
sistematico a essa demandato, ma fa del precedente un «sottocodice» della crisi
dei poteri dello stato.
Segue un diffuso dibattito sui temi in esame.
3. Dopo la pausa disposta per la colazione di lavoro, sinaugura la terza
sessione, dal titolo Scienza giuridica e interpretazione delle sentenze delle
corti europee, presieduta dal professor Berthold
Kupisch.
Prendono per primi la parola i professori Manuel J. Garcia Garrido e Federico
F. De Bujan, che hanno proposto unapprofondita disanima dei principi
comuni della tradizione giuridica europea, applicati dalle sentenze della Corte
di Giustizia dellUnione europea e delle modalità attraverso le quali
questultima opera nellindividuazione dei suddetti principi. In particolare,
attraverso unanalisi casistica di diverse pronunce della Corte di Giustizia,
nonché delle relative conclusioni degli Avvocati generali, viene evidenziato
come un ruolo centrale nellindividuazione e nellapplicazione di un principio
comune sia giocato, senza dubbio, dallapprofondimento storico dellistituto
giuridico considerato.
Segue lintervento del professor Pietro
Cerami, che ha a oggetto linterpretazione delle sentenze delle Corti europee
(Strasburgo e Lussemburgo). Il relatore evidenzia, in via preliminare, il
sempre più marcato avvicinamento tra la giurisprudenza delle due Corti
testimonianza della progressiva attenzione che lUnione europea ha mostrato nei
confronti della Cedu culminante, senza dubbio, nel riconoscimento tra le
fonti del diritto dellUnione anche dei principi elaborati dalla Corte di
Strasburgo. Né minore attenzione alla giurisprudenza della Corte ora richiamata
è dimostrata dalle magistrature dei singoli Stati dellUnione europea, che
sempre più spesso fanno riferimento ai principi ricavabili dalla Cedu per la
soluzione delle controversie nazionali.
Interviene poi il professor Leonid
Kofanov, con una disamina delle radici dellazione di rivendica nel diritto
romano e poi nella giurisprudenza della Corte Suprema di Arbitrato della
Federazione Russa. La riflessione prende le mosse da una puntualizzazione del
valore anche pubblicistico del verbo vindicare.
La relazione prosegue con una descrizione puntuale di quella chè la tutela
della proprietà nella Federazione Russa. Il professor Kofanov si premura
disolare due momenti ben distinti: luno, quello del collettivismo sovietico,
dominato da una netta prevalenza del regime pubblicistico di tutela; laltro,
corrispondente ai giorni nostri, dominato da un evidente paradosso: nella nuova
Russia, nei fatti, lesaltazione della dimensione privata della proprietà
sembra escludere tout court la configurabilità di questultima a livello
statale.
A seguire, il professor Anton Rudokvas
focalizza il proprio intervento sullinflusso che la giurisprudenza europea ha
esercitato sulla prassi dei tribunali civili russi e in particolar modo sulla
recente giurisprudenza della Corte Costituzionale della Federazione Russa. Su
tutti, i tribunali commerciali hanno palesato una grande attenzione alla prassi
e al dirimento delle controversie attuali, richiamandosi in modo esplicito alla
dottrina tedesca per la soluzione delle questioni più complesse.
Interessante, in particolar modo, il recepimento di una nozione di
proprietà tanto lata da ricomprendere anche i diritti specificità, questa,
che si riteneva propria del solo ordinamento tedesco.
Segue una breve discussione.
4. La quarta sessione prende il titolo di Scienza giuridica e interpretazioni
giurisprudenziali del diritto europeo, ed è presieduta dal professor Carlo Augusto Cannata, in sostituzione
del professor Philippe Remy.
Nella relazione di apertura dei lavori, il professor Jeroen Chorus analizza linfluenza della giurisprudenza delle Corti
Europee sulle decisioni dei giudici nazionali. Linterrogativo che si pone è se
la normativa europea possa trovare immediata e diretta applicazione per effetto
dellintervento del giudice nazionale.
La risposta positiva a tale quesito, anche laddove le parti in causa non vi
facciano espressa richiesta, evidenzia limportanza che la giurisprudenza della
Corte di Giustizia sta assumendo nei singoli ordinamenti nazionali.
Segue lintervento del professor Benedict
Winiger incentrato sulle possibilità e le modalità di dialogo fra le
giurisprudenze nazionali. Il relatore preliminarmente richiama lattenzione
sulle ricerche condotte a livello europeo sui principi comuni alle
giurisprudenze dei singoli Stati Membri dellUE.
Il professor Wininger passa, poi, a considerare in generale le difficoltà
metodologiche sottese alle analisi volte a comparare, su base europea, le
soluzioni giurisprudenziali concernenti singoli istituti o categorie
giuridiche, che possono essere anche sconosciuti in alcuni degli ordinamenti
considerati. A questo fine, senza dubbio, risulta centrale lapprofondimento in
chiave storica volto ad individuare i concetti giuridici comuni a livello
europeo, che hanno avuto un primo filtro e una prima consolidazione nelle
grandi codificazioni, che hanno coinvolto i principali ordinamenti europei.
Lultima relazione è svolta dal professor Mads Andenas, che ha posto in evidenza le modalità attraverso le
quali i singoli ordinamenti nazionali si adeguano ai principi di derivazione
comunitaria, scegliendo, in particolare, il peculiare angolo di osservazione
costituto dal sistema della common law.
La vocazione economica e consumeristica dellUnione Europea ha
chiaramente inciso prima di tutto su alcuni specifici settori del diritto,
quale quello commerciale (in particolar modo bancario).
Gli effetti di uno ius di
derivazione comunitaria sulla common law si possono efficacemente sintetizzare
facendo riferimento a tre profili fondamentali: aumento del volume della
normazione statale, per effetto del recepimento di direttive e regolamenti;
applicazione diretta del diritto comunitario nelle corti; assimilazione
osmotica del diritto comunitario nel sistema precedenziale in quanto ratio decidendi del singolo case.
A dettare le conclusioni del convegno è il professor Antonio Gambaro, che pone, come inevitabile, laccento sul doppio
binario scientia iuris-interpretatio.
Il relatore sottolinea come lunica via di autolegittimazione per la
scienza del diritto sia nel costante richiamo a un modello scientifico, ma se
esiste una via per la riapertura del dialogo tra dottrina e prassi, questa non
può risiedere nellermetismo con cui la scientia
iuris tenta di proteggere se stessa, quanto solo con una partecipazione più
aperta, viva e attenta alla contemporaneità.
Come chiosa la professoressa Vacca,
nulla muta nel tempo come lo status metodologico con cui la scienza pensa il
diritto, perché questa è pure lunica condizione di adeguamento ai tempi e ai
climi in cui essa opera.
[1]A cura della
dott.ssa Sara Galeotti (§ 1-2) e del dott. Giovanni Guida (3-4), Università Roma Tre