STATUTO
Art.1
E costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del
Codice Civile lAssociazione denominata:
Associazione
Internazionale per la Ricerca Storico-Giuridica e Comparatistica (ARISTEC).
LAssociazione
ha lo scopo di promuovere la cooperazione internazionale tra i docenti e gli
studiosi delle discipline romanistiche, storiche e comparatistiche nelle
ricerche destinate ad accrescere la conoscenza e la comprensione dei dati
giuridici.
Scopo precipuo dellAssociazione è la organizzazione
di convegni, conferenze, incontri e seminari destinati a facilitare ed
accrescere il dialogo transnazionale tra gli studiosi delle discipline
indicate, ovvero rivolti a studenti delle facoltà di giurisprudenza ed ai
cultori delle materie con funzione integrativa dellinsegnamento accademico e
di aggiornamento professionale.
LAssociazione promuove inoltre, in qualsiasi forma
efficace, gli scambi culturali con studiosi e studenti di tutte le aree
linguistiche e giuridiche.
LAssociazione infine, favorisce lo scambio di
informazioni e lo spirito di collaborazione tra docenti, operatori, studiosi e
discenti delle discipline romanistiche, storiche e comparatistiche.
LAssociazione non ha scopo di lucro.
Art.2
Sono
soci dellAssociazione i Fondatori della stessa. Possono essere soci
dellAssociazione studiosi ed operatori delle discipline romanistiche, storiche
e comparatistiche, nonché tutti coloro che abbiano dato contributi scientifici
di rilievo nel campo di indagini promosso dallAssociazione.
Lammissione dei soci è deliberata dal Comitato
Direttivo.
Tra essi lAssociazione promuove le forme di
collaborazione più appropriate.
Art.3
Il
fondo comune è costituito:
a) dalle donazioni e dalle
elargizioni di persone e di enti pubblici e privati;
b) da fondi posti comunque a
disposizione dellAssociazione per lesecuzione di contratti o attività di
ricerca, ovvero per lesecuzione di programmi nellambito di cui allart.1;
c) da ogni altra elargizione
che dovesse pervenire allAssociazione per il perseguimento dei suoi scopi.
Art.4
LAssociazione
ha sede in Milano, presso il centro studi di Diritto Civile, Largo Richini n.
2/a. E facoltà del Consiglio Direttivo aprire una sede operativa in altro
luogo.
Art.5
E
escluso qualunque compenso a favore di soci la cui attività è eminentemente
gratuita. Non costituiscono compenso i rimborsi delle spese cui hanno diritto
gli associati nellambito della attività svolta.
Art.6
LAssemblea
si riunisce almeno una volta allanno nella propria sede per:
1) approvare i bilanci sociali;
2) deliberare sul programma di
attività annuali;
3) eleggere il Presidente
dellAssociazione scegliendolo tra gli associati e il Segretario Tesoriere
anche non associato;
4) eleggere i componenti del
Comitato Direttivo;
5) ammettere nuovi soci;
6) assumere tutte le deliberazioni
utili al buon andamento della vita dellAssociazione.
LAssemblea è convocata dal Presidente per lettera
inviata ai soci almeno 8 giorni prima della riunione, o mediante avviso
telefonico. E inoltre convocata a richiesta di almeno 2/5 dei soci. E comunque
assicurato il rispetto del principio dellOrdine del Giorno.
Lassemblea delibera in ordinaria e straordinaria
convocazione con le maggioranze previste dallart. 21 Codice Civile.
Gli associati, assenti giustificati, possono
delegare il voto solo ad altri associati.
Non cè limite allassunzione di deleghe.
Art.7
Il
Presidente ha la rappresentanza legale dellAssociazione.
Ad esso sono conferiti i più ampi poteri di gestione
ordinaria e straordinaria. Esso può delegare i poteri di amministrazione ivi
compresi i rapporti con gli uffici pubblici e con enti privati e le operazioni
bancarie di qualsiasi natura, al Segretario Tesoriere, o a terzi membri del
Comitato Direttivo.
Il Presidente è eletto per la durata di un biennio.
Art.8
Il
Segretario Tesoriere eletto dallassemblea può esser revocato in qualsiasi
momento dalla medesima.
Esso cura la redazione dei bilanci e lespletamento
delle funzioni a lui delegate. Il Segretario Tesoriere può essere non associato
e può partecipare alle assemblee ed alle riunioni del Consiglio Direttivo se
esplicitamente convocato dal Presidente.
Art.9
Il
Comitato Direttivo è composto da 6 membri, oltre che dal Presidente il quale ne
fa parte di diritto.
Spetta al Comitato Direttivo deliberante sulla bozza
di bilancio da sottoporre allassemblea e sul programma delle attività annuali,
nonché sulle variazioni di tale programma che si rendessero opportune o
necessarie durante il corso dellannata.
Il Comitato Direttivo si riunisce nella sede
sociale, o ovunque, in Italia e allestero. Le riunioni fuori dalla sede sono
deliberate a maggioranza dei suoi membri. Le riunioni presso la sede sono
convocate dal Presidente. Le riunioni regolarmente convocate sono valide
qualunque sia il numero dei componenti del Comitato Direttivo ad esse
partecipanti.
I componenti del Comitato Direttivo sono eletti tra
i soci dallassemblea con votazione a scrutinio segreto. Risultano eletti i
soci che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Essi permangono nella loro
carica per un biennio. Qualora un componente del Comitato Direttivo venisse,
per qualsiasi ragione a mancare, i componenti rimanenti possono provvedere a
cooptare un nuovo componente.
Art.10
Lesercizio
sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Ogni socio può recedere alla scadenza dellesercizio
dandone notizia al Presidente con un mese di preavviso a mezzo di lettera
raccomandata.
Art.11
La
durata dellAssociazione è stabilita al 31 dicembre dellanno 2050. Può essere
prorogata solo per volontà unanime degli associati.
Art.12
Per
tutto ciò che non è disposto nel presente statuto si rinvia alle disposizioni
del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.