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STATUTO
come modificato con delibera assembleare del 18 giugno 2022



Art. 1
 
È costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice civile l’Associazione denominata:
‘Associazione Internazionale per la Ricerca Storico-Giuridica e Comparatistica (ARISTEC)’.
L’Associazione ha lo scopo di promuovere la cooperazione internazionale tra studiosi e operatori delle discipline romanistiche e in generale attinenti al diritto nelle ricerche destinate ad accrescere la conoscenza e la comprensione dei dati giuridici.
Scopo precipuo dell’Associazione è l’organizzazione di convegni, conferenze, incontri e seminari destinati a facilitare ed accrescere il dialogo transnazionale tra gli studiosi e operatori delle discipline indicate, ovvero rivolti a studenti dei corsi di giurisprudenza e ai cultori delle materie con funzione integrativa dell’insegnamento accademico e di aggiornamento professionale.
L’Associazione promuove inoltre, in qualsiasi forma efficace, gli scambi culturali con studiosi e studenti di tutte le aree linguistiche e giuridiche.
L’Associazione, infine, favorisce lo scambio di informazioni e lo spirito di collaborazione tra docenti, operatori, studiosi e discenti delle discipline romanistiche, storiche e comparatistiche.
L’Associazione non ha scopo di lucro.
 
Art. 2
 
Sono membri dell’Associazione i Fondatori della stessa. Possono far parte dell’Associazione, su loro domanda, studiosi e operatori delle discipline romanistiche e in generale attinenti al diritto, anche non universitari.
L’ammissione degli associati è deliberata dal Presidente in carica.
Tra essi l’Associazione promuove le forme di collaborazione più appropriate.
 
Art. 3
 
Il fondo comune è costituito:
a) dalle donazioni e dalle elargizioni di persone e di enti pubblici e privati;
b)  da fondi posti comunque a disposizione dell’Associazione per l’esecuzione di contratti o attività di ricerca, ovvero per l’esecuzione di programmi nell’ambito di cui all’art. 1;
c)  da ogni altra elargizione che dovesse pervenire all’Associazione per il perseguimento dei suoi scopi.
 
Art. 4
 
L’Associazione ha sede in Padova, presso il Dipartimento di diritto privato e critica del diritto dell’Università di Padova, sito in via VIII febbraio 1848 n. 2. È facoltà del Comitato Direttivo aprire una sede operativa in altro luogo.
 
Art. 5
 
È escluso qualunque compenso a favore degli associati, la cui attività è eminentemente gratuita. Non costituiscono compenso i rimborsi delle spese cui hanno diritto gli associati nell’ambito dell’attività svolta.
 
Art. 6
 
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno nella propria sede per:

1)   approvare i bilanci sociali;
2)   deliberare sul programma di attività annuali;
3)   eleggere i componenti del Comitato Direttivo;
4)   assumere tutte le deliberazioni utili al buon andamento della vita dell’Associazione.
 
L’Assemblea è convocata dal Presidente per lettera inviata agli associati almeno 8 giorni prima della riunione, o mediante avviso via email o telefonico. È inoltre convocata a richiesta di almeno 2/5 degli associati. È comunque assicurato il rispetto del principio dell’Ordine del Giorno.
L’assemblea delibera in ordinaria e straordinaria convocazione con le maggioranze previste dall’art. 21 Codice civile.
Gli associati assenti giustificati possono delegare il voto solo ad altri associati.
Non c’è limite all’assunzione di deleghe.
 
Art. 7
 
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
Al Presidente sono conferiti i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria.
Il Presidente può delegare i poteri di amministrazione ivi compresi i rapporti con gli uffici pubblici e con enti privati e le operazioni bancarie di qualsiasi natura, al Segretario Tesoriere, o a membri del Comitato Direttivo.
Il Presidente è eletto per la durata di un quadriennio.
È prevista la figura del Presidente emerito. La sua nomina spetta al Comitato Direttivo.
 
Art. 8
 
Il Segretario Tesoriere è eletto dal Comitato Direttivo e può essere revocato in qualsiasi momento dal medesimo.
Il Segretario Tesoriere cura la redazione dei bilanci e l’espletamento delle funzioni a lui delegate.
 
Art. 9
 
Il Comitato Direttivo è composto da sette membri, salva diversa determinazione dell’assemblea.
Spetta al Comitato Direttivo l’elezione del Presidente, scelto all’interno dei suoi membri. Spetta altresì al Comitato Direttivo deliberare sulla bozza di bilancio da sottoporre all’assemblea e sul programma delle attività annuali, nonché sulle variazioni di tale programma che si rendessero opportune o necessarie durante il corso dell’annata.
Spetta altresì al Comitato Direttivo la nomina dei membri del Comitato Esecutivo, destinato a cooperare con il Comitato Direttivo secondo le indicazioni di quest’ultimo.
Il Comitato Direttivo si riunisce nella sede sociale, o ovunque, in Italia e all’estero. Le riunioni fuori dalla sede sono deliberate a maggioranza dei suoi membri. Le riunioni presso la sede sono convocate dal Presidente. Le riunioni regolarmente convocate sono valide qualunque sia il numero dei componenti del Comitato Direttivo ad esse partecipanti.
I componenti del Comitato Direttivo sono eletti tra gli associati dall’assemblea. Risultano eletti gli associati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Essi permangono nella loro carica per un quadriennio. Qualora un componente del Comitato Direttivo venisse, per qualsiasi ragione, a mancare, i componenti rimanenti possono provvedere a cooptare un nuovo componente.

Art. 10

Sono membri del Consiglio dei Soci Onorari i fondatori e gli associati già componenti del Comitato Direttivo e i Presidenti non più in carica.
Il Consiglio dei Soci Onorari ha funzioni consultive su tutte le materie rispetto alle quali gli altri organi ritengano utile acquisire il loro parere.

Art. 11
 
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Ogni associato può recedere alla scadenza dell’esercizio dandone notizia al Presidente con un mese di preavviso a mezzo di lettera raccomandata.
 
Art. 12
 
La durata dell’Associazione è stabilita al 31 dicembre dell’anno 2050. Può essere prorogata solo per volontà unanime degli associati.
 
Art. 13
 
Per tutto ciò che non è disposto nel presente statuto si rinvia alle disposizioni del Codice civile in materia di associazioni non riconosciute.